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Il nostro Statuto

Art. 1 – Denominazione, durata, sede e scopo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile italiano, viene costituita la “Unione Giuristi per l’Impresa” in forma abbreviata UGI (nel seguito l’“Associazione”).

L’Associazione viene costituita a tempo indeterminato e stabilisce la propria sede in Milano con possibilità di istituire uno o più uffici anche in altre città.

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

 

Art. 2 – Giurista per l’Impresa

L’Associazione è costituita da persone fisiche e riunisce i Giuristi per l’Impresa di qualsiasi nazionalità che rispondano ai requisiti richiesti per l’ammissione. L’Associazione è altresì aperta a persone giuridiche intenzionate a sostenere gli scopi e le attività della stessa assumendo la qualifica di Socio Sostenitore come in seguito definito.

Ai fini del presente Statuto e per le attività svolte dall’Associazione, per “Giurista per l’Impresa” deve intendersi colui/colei che svolge attività professionale di assistenza e consulenza in materia giuridica a favore di imprese o gruppi di imprese o enti, sia privati sia pubblici, di qualsiasi nazionalità, di associazioni di imprese, di enti pubblici economici (nel seguito congiuntamente e singolarmente definite come le “imprese“). Il Giurista per l’Impresa partecipa ai processi decisionali e/o gestionali dell’impresa fornendo la propria consulenza giuridica.

L’attività di Giurista per l’Impresa deve essere svolta in Italia o all’estero, in quest’ultimo caso a favore d’imprese italiane o controllate da imprese italiane o di imprese estere operanti all’interno del territorio dello Stato italiano.

 

Art. 3 – Scopi

L’Associazione ha per oggetto e finalità la promozione del ruolo professionale del Giurista per l’Impresa e delle direzioni affari legali e/o uffici legali interni alle aziende nell’ambito del contesto sociale e del mondo delle imprese, favorendo lo sviluppo professionale della relativa attività nell’interesse del Giurista per l’Impresa e dell’impresa stessa, secondo i principi del presente Statuto, del Codice di Condotta dell’Associazione e delle norme stabilite da leggi e/o regolamenti nazionali e dell’Unione Europea, ivi inclusi il codice deontologico forense e la carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e codice deontologico degli avvocati europei.

Nell’ambito e in funzione dei propri scopi l’Associazione:

a)          promuove e favorisce attività, eventi e progetti idonei a diffondere nelle Imprese la corretta considerazione e percezione dell’attività e del ruolo del Giurista per l’Impresa;

b)          promuove e favorisce i rapporti tra l’Associazione e le pubbliche autorità Italiane e/o europee (ivi incluse agenzie indipendenti, autorità garanti e organismi consultivi) nonché altre associazioni, ivi incluse quelle della medesima categoria;

c)          provvede alla promozione e organizzazione di eventi, corsi di specializzazione, workshop, comitati di studio, master, convegni, congressi, forum e seminari di approfondimento relativi a tematiche giuridiche ed economiche di interesse delle imprese;

d)          provvede a favorire la pubblicazione e diffusione di contributi editoriali e scientifici redatti dai propri Soci collaborando anche con case editrici ed enti di formazione;

e)          favorisce lo scambio di informazioni, professionalità e idee tra i propri Soci supportandone la proattività finalizzata ad esperienze di condivisione e collaborazione;

f)               favorisce e promuove i rapporti con gli ordini professionali, le associazioni ed enti in genere, nazionali ed esteri, organismi e organizzazioni internazionali;

g)          cura e promuove lo sviluppo in generale della propria attività e favorisce lo sviluppo professionale dei propri Soci.

L’Associazione, attraverso i propri organi e comitati, esprime pareri, studi e osservazioni su materie economiche e giuridiche o comunque inerenti a favorire l’attività dei Giuristi per l’Impresa. Le direttive e decisioni dell’Associazione non potranno mai essere considerate come assunte dalle imprese di cui i propri Soci sono esponenti.

 

Art. 4 – Categorie di Soci e requisiti per l’ammissione all’Associazione

L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

            Soci Fondatori;

            Soci Ordinari;

            Soci Onorari;

            Soci Sostenitori

(congiuntamente definiti anche come i “Soci”)

 

A)        Soci Fondatori

Ai fini del presente Statuto e dell’Associazione, sono da intendersi “Soci Fondatori” coloro che hanno aderito all’Associazione sin dalla sua costituzione essendo presenti nell’atto costitutivo. I Soci Fondatori sono anche coloro che hanno preso parte al primo Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ai Soci Fondatori competono gli stessi oneri e diritti che spettano ai Soci Ordinari.

 

B)         Soci Ordinari

Per “Socio Ordinario” s’intende colui/colei che, in possesso dei requisiti sotto riportati, ha presentato domanda di ammissione all’Associazione come poi ratificata dal Comitato Esecutivo della stessa.

I requisiti minimi necessari per la presentazione di una domanda di ammissione all’Associazione sono i seguenti:

1)           possesso di laurea magistrale in giurisprudenza conseguita in Italia ovvero in un Paese membro dell’Unione Europea;

2)           svolgimento di attività di consulenza giuridica continuativa nei confronti di una specifica impresa o gruppo di imprese, vuoi in qualità di soggetto alle dipendenze dell’impresa, vuoi in qualità di libero professionista in rapporto di consulenza con l’impresa [[(in questo caso l’attività di consulenza dovrà essere esercitata prevalentemente per una specifica impresa e presso gli uffici della stessa)]];

3)           godimento dei diritti civili e politici;

4)           adeguata conoscenza della lingua italiana o inglese;

5)           assenza di procedimenti o decisioni disciplinari o penali a suo carico per fatti dolosi inerenti l’esercizio dell’attività di Giurista per l’Impresa.

 

C)         Soci Onorari

Per “Socio Onorario” s’intende colui o colei che:

a)           in qualità di Socio Ordinario ha contribuito in modo significativo al conseguimento degli scopi dell’Associazione, così come riconosciuto dal Consiglio Direttivo che ha conseguentemente provveduto alla relativa proclamazione;

b)           ha svolto il ruolo di Presidente;

 

D)        Soci Sostenitori

Per “Socio Sostenitore” s’intende la persona giuridica che ha presentato domanda di ammissione all’Associazione come poi ratificata dal Comitato Esecutivo della stessa. Ai Soci Sostenitori non spetta alcun diritto di voto con la sola possibilità di assistere all’Assemblea dei Soci ed è precluso l’accesso a qualsivoglia carica sociale.

 

Art. 5 – Procedura di ammissione dei Soci Ordinari

L’ammissione dei Soci Ordinari deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo.

La domanda di ammissione per divenire Socio Ordinario deve essere indirizzata al Presidente sulla base del modello reso disponibile, di volta in volta, dall’Associazione e dev’essere accompagnata dalla seguente documentazione:

            autocertificazione del titolo di studio e curriculum vitae;

            autocertificazione dell’assenza di condanne penali per fatti dolosi inerenti l’esercizio dell’attività di Giurista per l’Impresa;

            autocertificazione dello svolgimento del ruolo di Giurista per l’Impresa con l’indicazione del nome dell’impresa/e per cui viene svolta l’attività.

Il Comitato Esecutivo ratifica le domande con facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, l’accertamento dei requisiti sostanziali per l’ammissione.

Contro l’eventuale mancata ratifica della domanda di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione all’interessato. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

L’ammissione all’Associazione comporta l’integrale accettazione dello Statuto, del codice di condotta e dei regolamenti dell’Associazione.

 

Art. 6 – Procedura di proclamazione dei Soci Onorari

La trasformazione dallo status di Socio Ordinario a Socio Onorario avviene a seguito di un processo valutativo del Consiglio Direttivo. Su proposta del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione viene invitato a valutare l’operato del Socio Ordinario, individuato dal Comitato Esecutivo, per conto dell’Associazione e l’affermazione dello stesso nel ruolo di Giurista per l’Impresa.

Il Comitato Esecutivo può individuare, nel corso di un anno solare, un massimo di due Soci Ordinari che abbiano maturato almeno [[dieci]] anni consecutivi di anzianità all’interno dell’Associazione da proporre al Consiglio Direttivo per la valutazione di trasformazione dello status a Socio Onorario.

Il Consiglio Direttivo proclama, a maggioranza dei propri componenti o, in caso di pari voto, sulla base del parere determinante del Presidente (o, in sua assenza, del Vice Presidente), la trasformazione dello status del Socio Ordinario individuato a Socio Onorario.

 

Art. 7 – Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il codice di condotta e i regolamenti eventualmente adottati dall’Associazione e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale astenendosi dall’assumere comportamenti che possano compromettere la reputazione e la dignità dell’Associazione e dei Giuristi per l’Impresa.

I Soci Ordinari, all’atto dell’iscrizione e all’inizio di ciascun anno solare, sono tenuti al versamento di una quota associativa il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo può richiedere in qualsiasi momento ai Soci Ordinari la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti d’appartenenza all’Associazione.

I Soci Ordinari devono comunicare senza indugio all’Associazione la cessazione dell’attività di Giurista per l’Impresa.

 

Art. 8 – Cessazione

I Soci cessano di far parte dell’Associazione:

a)          per dimissioni;

b)          per cessazione dell’attività di Giurista per l’Impresa o interruzione della stessa per un periodo superiore ad un anno; tale disposizione non si applica ai Soci Fondatori ed ai Soci Onorari;

c)          per provvedimento di esclusione a seguito di procedimento disciplinare adottato dagli organi competenti dell’Associazione;

d)          per provvedimento di esclusione a seguito di mancato pagamento delle quote sociali per almeno 2 anni.

I provvedimenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono essere adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti o, in caso di pari voto, sulla base del parere determinante del Presidente (o, in sua assenza, del Vice Presidente). Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione all’interessato. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

 

Art. 9 – Fondo Comune dell’Associazione

Il fondo comune dell’Associazione (nel seguito il “Fondo Comune”) è costituito e alimentato:

a)          dalle quote di iscrizione versate dai Soci;

b)          da eventuali contributi volontari da parte dei Soci, di imprese ed enti, privati e pubblici, e terzi in genere;

c)          da eventuali entrate derivanti da attività organizzate anche in collaborazione con terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi, convegni, corsi di formazione, master, congressi, pubblicazioni e simili;

d)          dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a)          l’Assemblea dei Soci;

b)          il Consiglio Direttivo;

c)          il Comitato Esecutivo;

d)          il Presidente e il Vice Presidente;

e)          il Segretario – Tesoriere

f)     il Collegio dei Revisori dei Conti;

g)           il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 11 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni obbligano i Soci, a qualsiasi categoria appartengano.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare e di intervenire all’Assemblea con diritto di voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio ma un Socio non può rappresentare in Assemblea più di 50 (cinquanta) Soci deleganti. La possibilità di voto per delega è ammessa anche nel caso di Assemblea con voto a distanza.

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida quando è presente o rappresentata la metà dei Soci.

In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti e può essere tenuta anche nello stesso giorno della prima convocazione, con un intervallo di almeno un’ora.

Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente. Viene altresì convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci che contenga l’indicazione degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.

In caso d’inerzia del Comitato Esecutivo, la convocazione viene disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione degli argomenti all’Ordine del Giorno e deve essere effettuata con preavviso di almeno 14 giorni rispetto alla data fissata, con il mezzo di comunicazione e/o pubblicità che verrà deciso dal Comitato Esecutivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, a seconda dei casi, e che dovrà rispondere a criteri di sufficiente certezza. In deroga a quanto sopra la convocazione dell’Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere fatta con le medesime modalità previste per l’Assemblea Straordinaria.

 

Art. 12 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto che contenga l’indicazione degli argomenti da iscriversi all’Ordine del Giorno. In quest’ultimo caso, ove il Comitato Esecutivo non provveda, la convocazione viene disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria deve essere fatta con posta elettronica, lettera raccomandata o altro mezzo avente data certa, osservandosi per le ulteriori modalità di convocazione e partecipazione le medesime disposizioni previste per l’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. La seconda convocazione può essere anche nel medesimo giorno della prima, purché con un intervallo di almeno un’ora.

Le delibere dell’Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

 

Art. 13 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria:

a)          nomina il Consiglio Direttivo;

b)          nomina i Revisori dei Conti;

c)          nomina i Probiviri;

d)          approva il rendiconto di gestione dell’anno precedente nonché il preventivo di gestione dell’anno in corso;

e)          delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea Straordinaria o di altri organi associativi.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

a)          sulle proposte di modifica dello Statuto;

b)          sullo scioglimento dell’Associazione;

c)          sulle altre materie che per legge le fossero demandate.

 

Art. 14 – Assemblea con voto a distanza

In ogni caso in cui le circostanze o l’importanza degli argomenti su cui l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è chiamata a deliberare lo consiglino e il Comitato Esecutivo così disponga, ovvero qualora l’Assemblea Straordinaria in seconda convocazione non possa aver luogo per mancanza del quorum previsto dall’art. 12, il Consiglio Direttivo può deliberare che la votazione venga effettuata a distanza. Nella votazione a distanza il quorum deliberativo, sia per l’Assemblea ordinaria sia per l’Assemblea straordinaria, è pari alla maggioranza relativa di coloro che esprimono il voto scritto (per sé o per delega).

Il voto a distanza potrà essere esercitato da ciascun Socio tramite l’invio a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione entro il giorno antecedente alla data dell’Assemblea con l’indicazione dello specifico ordine del giorno e del proprio voto.

Lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell’esito della votazione avvengono a cura e sotto la responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti.

Eventuali impugnazioni delle operazioni di voto dovranno essere proposte per iscritto, entro 15 giorni dalla proclamazione dell’esito, al Collegio dei Probiviri o, nel caso dell’elezione di quest’ultimo, al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 15 – Cariche sociali – Principi generali

I Soci ricoprono le cariche associative a titolo gratuito.

Le cariche cessano per decorso del mandato, con proroga per i soli affari ordinari fino alla nomina dei successori, e immediatamente nel caso del venir meno dei requisiti di eleggibilità e/o di cessazione della qualità di Socio.

L’appartenenza a un organo collegiale è incompatibile con l’appartenenza ad altro organo collegiale, fatta eccezione per la qualità contestuale di membro del Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo.

 

Art. 16 – Consiglio Direttivo | Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 (quindici) membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, e dura in carica 3 (tre) anni.

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari. L’elezione nella carica di membro del Consiglio Direttivo è rinnovabile.

All’atto di costituzione dell’Associazione, prendono parte al primo Consiglio Direttivo i Soci Fondatori.

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene su presentazione di liste o per candidature singole, come segue:

a)          nel caso di presentazione di almeno due liste, al fine di rispettare il principio della rappresentanza delle minoranze, a ciascuna lista sarà attribuito un numero di componenti del Consiglio Direttivo proporzionale alla percentuale di voti ottenuta, risultando eletti – per ciascuna lista – coloro che hanno ottenuto il numero più alto di preferenze. Nel computo delle percentuali si trascurano i resti inferiori allo 0,5%, tale resto e quelli superiori dovendo computarsi per un’unità;

b)          qualora non vengano presentate almeno due liste, la votazione avverrà su singoli candidati, risultando eletti i candidati che ottengono il più alto numero di preferenze.

Le candidature, singole o per lista, devono essere consegnate al Collegio dei Revisori dei Conti costituito in Comitato Elettorale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la votazione. La candidatura di una sola lista vale come somma di candidature singole.

Ciascuna lista, a pena d’irricevibilità, deve contenere un numero di candidati non inferiore a [[25 (venticinque)]], essere presentata da non meno di [[20 (venti)]] Soci ed essere sottoscritta dai presentatori (anche per delega) e, per l’accettazione della candidatura, dai candidati stessi.

I membri del Consiglio Direttivo che per qualunque ragione cessino dalla carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti della lista di appartenenza o, nel caso di votazione per singoli candidati, dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, tenendo presente quanto previsto dal presente articolo. In caso di mancanza di candidati non eletti, provvede il Consiglio Direttivo per cooptazione. Non si può procedere a più di [[5 (cinque)]] cooptazioni per ogni triennio di carica.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea, s’intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente dovrà in tal caso convocare senza indugio l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 17 – Consiglio Direttivo | Compiti

Il Consiglio Direttivo:

a)          indirizza, dirige ed amministra l’attività dell’Associazione per il tramite del Comitato Esecutivo;

b)          decide sull’ammissione e, nei casi espressamente previsti, sulla cessazione dei Soci per il tramite del Comitato Esecutivo;

c)          gestisce, per il tramite del Comitato Esecutivo, il Fondo Comune e predispone il rendiconto di gestione e il preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

d)          nomina nel suo seno i 5 (cinque) componenti del Comitato Esecutivo, un Presidente e un Vice Presidente;

e)          stabilisce l’ubicazione della sede sociale nonché degli uffici eventualmente istituiti in altre città;

f)           istituisce, ove del caso, sezioni territoriali, tenuto conto della consistenza numerica dei Soci nelle varie aree geografiche;

g)          nomina i responsabili delle sezioni territoriali, preferibilmente fra i Soci della sezione interessata, e attribuisce eventuali altri compiti a propri componenti;

h)          nomina il Segretario-Tesoriere, anche al di fuori dei propri membri, purché tra i Soci;

i)            emana le normative regolamentari applicative del presente Statuto che dovessero rendersi necessarie e approva il Codice di Condotta;

j)           provvede, per il tramite del Comitato Esecutivo, all’esecuzione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Collegio dei Probiviri;

k)          formula all’Assemblea le proposte di deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto e su qualsiasi altro tema di pertinenza dell’Assemblea, di propria iniziativa o su proposta del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri o di un decimo dei Soci;

l)            attribuisce la qualifica di Socio Onorario;

m)         svolge gli altri compiti espressamente assegnatigli dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare in via di urgenza, con delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche statutarie che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’adeguamento a disposizioni di legge o comunque a disposizioni normative concernenti il ruolo dell’Associazione o del Giurista per l’Impresa. In tal caso le modiche statutarie dovranno essere sottoposte senza indugio alla ratifica dell’Assemblea Straordinaria.

 

Art. 18 – Consiglio Direttivo | Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne presiede le riunioni. Esso si riunisce di norma con cadenza trimestrale. Si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) dei suoi componenti o 3 (tre) dei componenti del Comitato Esecutivo, con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.

Ciascun componente può delegare per iscritto il proprio voto ad altro membro del Consiglio Direttivo, fermo restando che la stessa persona non può essere portatrice di più di una delega.

La convocazione deve essere inviata tramite posta elettronica o altre idonee tecniche di comunicazione a distanza, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ovvero 2 (due) giorni prima nei casi di urgenza.

Le riunioni sono valide quando è presente personalmente o per delega almeno la metà dei componenti. E’ ammessa la riunione telefonica, per videoconferenza o con l’utilizzo di altre nuove tecnologie.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate (salvo sia altrimenti previsto dal presente Statuto) a maggioranza relativa dei membri presenti o rappresentati. Delle riunioni viene compilato verbale che, sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal segretario della riunione, viene conservato nell’archivio dell’Associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito, i Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri, i quali sono tenuti ad esprimere parere sulle deliberazioni che riguardano la loro attività.

 

Art. 18 – Comitato Esecutivo

All’interno del Consiglio Direttivo viene costituito un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) membri a cui vengono delegati tutti i compiti previsti dalle lettere a) – b) – c) e j) dell’art. 17 del presente Statuto. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo ha l’obbligo di riferire al Comitato Direttivo in merito alla propria attività, come stabilito in sede di delega.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso indicante l’Ordine del Giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, secondo le forme previste per le riunioni del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 2 (due) giorni. E’ ammessa la riunione telefonica, per videoconferenza o tramite l’utilizzo di ulteriori nuove tecnologie. Si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti, con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all’Ordine del Giorno.

Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti di cui almeno uno tra il Presidente o il Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza relativa dei propri componenti (salvo altrimenti previsto dal presente Statuto). Non è ammesso il voto per delega. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale da sottoscriversi dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario della riunione. Il Comitato Esecutivo ha la medesima durata in carica del Consiglio Direttivo che lo nomina.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice Presidente.

 

Art. 20 – Il Presidente e il Vice Presidente

Spettano al Presidente e, in caso di sua impossibilità, al Vice Presidente la guida e il coordinamento generale di tutte le attività dell’Associazione, in coerenza con le linee guida poste dal Comitato Esecutivo.

Chiunque tra i Soci, membro del Consiglio Direttivo, può essere eletto Presidente o Vice Presidente.

Il Presidente si avvale del supporto operativo del Vice Presidente, del Segretario-Tesoriere e del personale di segreteria, anche esterno all’Associazione.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente cessi per dimissioni o altro motivo, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente dell’Associazione.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di 3 (tre) mandati interi consecutivi.

 

Art. 21 – Rappresentanza dell’Associazione

La firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

Il Segretario-Tesoriere ha i poteri necessari al compimento delle operazioni bancarie e all’amministrazione. Il Consiglio Direttivo può disporre che tali poteri vengano esercitati con firma congiunta con un componente del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente possono autonomamente delegare incarichi particolari a Soci, dettandone i limiti. Il Consiglio Direttivo viene informato di tali deleghe.

 

Art. 22 – Gestione ed Esercizio

La gestione del Fondo Comune è affidata al Comitato Esecutivo. Tale gestione dovrà essere in linea con eventuali direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L’esercizio finanziario ha durata dall’1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 23 – Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere, è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e membro di diritto del Comitato Esecutivo:

a)          assicura il necessario supporto operativo al Presidente, al Vice Presidente e agli organi associativi;

b)          tiene e aggiorna il registro dei Soci, divisi per categorie;

c)          interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;

d)          cura, con la supervisione e approvazione dei presidenti delle rispettive riunioni, la stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla conservazione dei libri sociali;

e)          provvede alla conservazione e gestione della documentazione in genere dell’Associazione;

f)           cura la gestione economica ordinaria dell’Associazione, amministrando il Fondo Comune in conformità alle direttive del Comitato Esecutivo ed agli impegni assunti dall’Associazione; è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili dell’Associazione;

g)          redige il rendiconto di gestione, sottoponendolo al Consiglio Direttivo dopo la revisione e il visto del Collegio dei Revisori dei Conti;

h)          svolge gli altri compiti che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;

i)            dirige, con la supervisione del Presidente e del Vice Presidente, l’eventuale personale di segreteria, anche esterno all’Associazione;

Nello svolgimento dei compiti sopra elencati il Segretario-Tesoriere opera secondo le direttive ed indicazioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Ogni anno, in sede di preventivo, il Consiglio Direttivo, stanzia un fondo per le necessità e le spese di segreteria.

 

Art. 24 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea ordinaria tra i Soci e durano in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea ordinaria fra i membri effettivi che svolgono attività di Giurista per l’Impresa.

Il Collegio controlla l’attività finanziaria dell’Associazione e presenta all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto e sul preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Svolge le altre funzioni espressamente assegnategli dallo Statuto, fra le quali quelle di Comitato Elettorale.

L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l’ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla sostituzione del revisore supplente divenuto effettivo.

 

Art. 25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea ordinaria e durano in carica 5 (cinque) anni.

Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 5 (cinque) anni (a eccezione della prima designazione in contemporanea con l’adozione del presente Statuto). Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere scelto anche al di fuori dei Soci, fra persone che operino da almeno dieci anni nel mondo del diritto con particolari qualificazioni e garantiscano la più assoluta imparzialità.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri:

a)          vigila sul rispetto dello Statuto da parte di tutti i Soci;

b)          può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea;

c)          adotta le sanzioni disciplinari;

d)          svolge funzioni conciliative in relazione ad eventuali controversie tra Soci;

e)          esplica le ulteriori funzioni espressamente assegnate dallo Statuto.

L’elezione del Collegio dei Probiviri avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l’ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla conferma o sostituzione del Probiviro supplente.

 

Art. 26 – Procedimento disciplinare

La violazione dei doveri del Socio, accertata secondo quanto previsto nel presente articolo, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)          avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell’esortazione a non ricadervi;

b)          censura, in caso di violazione di lieve entità;

c)          sospensione dall’iscrizione, fino a un massimo di 3 (tre) anni, in caso di violazione grave;

d)          radiazione, in caso di violazione gravissima o di condotta gravemente lesiva della reputazione o della dignità professionale.

I provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d) vengono resi noti a tutte le persone appartenenti all’Associazione e quelli di cui alla lettera d) possono altresì essere comunicati all’azienda di appartenenza del Socio a cui viene applicata la sanzione disciplinare. La comunicazione avviene in ogni caso dopo l’esaurimento del termine per ricorrere al Giurì d’Onore o, in caso di ricorso, dopo l’emissione della decisione da parte di tale Giurì d’Onore che abbia confermato o riformulato la sanzione.

Il procedimento disciplinare si svolge come segue:

a)          quando perviene notizia di fatti che possano condurre all’applicazione di una sanzione disciplinare, il Collegio dei Probiviri apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;

b)          il Collegio dei Probiviri, esaminato il rapporto del relatore e udito l’interessato, delibera a maggioranza dei componenti;

c)          le decisioni del Collegio dei Probiviri devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all’interessato con lettera raccomandata, inviata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni da quello della deliberazione. Copia di tale lettera viene inviata, entro lo stesso termine, al Consiglio Direttivo.

Salvo casi eccezionali, nei quali a giudizio dei Probiviri sia opportuno procrastinare lo svolgimento dell’azione disciplinare nell’interesse della persona sottoposta a procedimento disciplinare, la decisione del Collegio dei Probiviri deve intervenire non oltre quattro mesi dal momento in cui è pervenuta notizia dei fatti per i quali si procede.

Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso a un Giurì d’Onore da parte dell’interessato, da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

Il Giurì d’Onore è composto da 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali scelti rispettivamente dall’interessato e dal Collegio dei Probiviri, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso. Il terzo membro del Giurì d’Onore è designato di comune accordo dai due membri così nominati, entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro nomina. In difetto di accordo nel termine predetto, la nomina del terzo membro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale dove ha sede l’Associazione, su richiesta della parte più diligente.

Il Giurì d’Onore procederà senza obbligo di formalità all’esame del ricorso, salvo il principio del contraddittorio, ed emetterà la propria decisione pro bono et equo entro 30 (trenta) giorni dalla sua composizione.

La decisione del Giurì d’Onore è definitiva e inappellabile, e viene trasmessa al Consiglio Direttivo per l’esecuzione.

 

Art. 27 – Liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione avvalendosi, se del caso, dell’opera di un professionista in qualità di liquidatore.

Il bilancio finale di liquidazione è approvato dall’Assemblea ordinaria, che delibera sulla destinazione dell’eventuale attivo netto, con l’osservanza di quanto imposto al riguardo dalla legge.

 

Art. 28 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Statuto inerenti alla composizione degli organi associativi, alla loro durata e attribuzioni e ai requisiti soggettivi dei componenti, troveranno applicazione a partire dal termine dei mandati in corso alla data di approvazione dello Statuto stesso.